Smaltimento mascherine e DPI: quali regole?

Il Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’economia circolare dell’Ispra chiarisce le modalità di classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso, dei rifiuti DPI usati con particolare riferimento a mascherine e guanti.

Il documento distingue l’iter di corretto smaltimento, in relazione al fatto se trattasi di mascherine ad uso domestico e privato, ovvero se utilizzate in ambito aziendale; in quest’ultimo caso non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ma vanno conferiti a smaltitori autorizzati, previa classificazione CER riconducibile verosimilmente al capitolo 15, sub-capitolo 15 02 dell’elenco europeo o al capitolo 18.

Mascherine: come riconoscere un’attestazione valida?

Accredia definisce chiaramente come riconoscere un’attestazione valida.

La dichiarazione di conformità del DPI è a carico del fabbricante e/o dell’importatore e si può rilasciare dopo che uno degli enti notificati, la cui lista è consultabile su database NANDO della UE, a verificato la qualità della produzione e la conformità del prodotto alle specifiche delle norme tecniche, in questo caso EN 149.

La dichiarazione di conformità, che il fabbricante deve fornire con la mascherina, per esempio includendolo nelle istruzioni o indicando l’indirizzo internet dove è possibile visionare la dichiarazione di conformità UE, deve riportare:

  1. DPI (numero del prodotto, del tipo, del lotto o di serie)
  2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario
  3. La frase: “La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante”
  4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del DPI che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l’identificazione del DPI, un’immagine a colori)
  5. L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione
  6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della norma, o alle altre specifiche tecniche, compresa la data della specifica, in relazione alle quali è dichiarata la conformità
  7. Ove applicabile, l’organismo notificato … (denominazione, numero) … ha svolto l’esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo … (riferimento a tale certificato).
  8. Ove applicabile, il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità
  9. eventuali informazioni supplementari.

Il certificato UE, emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 sui DPI da un organismo notificato, deve contenere, almeno:

  • nome e numero di identificazione dell’organismo notificato;
  • nome e indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, nome e indirizzo di quest’ultimo;
  • identificazione del DPI oggetto del certificato (numero del Tipo);
  • dichiarazione in cui si attesta che il Tipo di DPI soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
  • la data di rilascio, la data di scadenza e, se del caso, la data o le date di rinnovo;
  • le eventuali condizioni connesse al rilascio del certificato;
  • per i DPI della categoria III – quindi anche per la mascherine – una dichiarazione secondo cui il certificato deve essere utilizzato solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 19, lettera c).

DPI per Covid19

Circolano diversi documenti e informazioni in merito ai DPI per Covid 19. E’ opportuno verificare l’autenticità dei certificati, che comunque per i DPI sono volontari, in quanto la marcatura CE deve apporla li produttore e/o chi li mette in commercio nella UE.

Inoltre i DPI validi sono solo quelli approvati dall’Inail, il cui elenco aggiornato è disponibile qui.

Per chiarire i dubbi su quali siano le mascherine idonee come DPI è auspicabile seguire il tutorial dell’Inail.

Sicurezza sul lavoro e privacy ai tempi del Covid19

Si moltiplicano i casi di aziende che chiedono ai dipendenti, collaboratori e visitatori di compilare questionari per investigare eventuali contatti in zone a rischio contagio o se avvertono i sintomi del Covid-19, non sapendo poi per quanto tempo conservare tali documenti: il trattamentodi questi dati, se non illegittimo, è probabilmente inutile e quindi non è possibile stabilire i tempi di conservazione dei dati e come fare l’informativa.

Molto più opportuno sarebbe seguire le indicazioni di Cesare Gallotti, secondo cui meglio sarebbe non raccogliere proprio i questionari ma informare bene le persone e dire loro cosa devono fare, ispirandosi alle FAQ del Ministero della salute o alle indicazioni del Garante della Privacy cui suggeriamo di riferirsi.

Rinvio del certificati FGAS al 15 giugno

All’art. 103 del D.L. 17.03.2020 n. 20 si dispone la proroga al 15 giugno della validità dei certificati FGAS, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi), rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra”.

Pertanto, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili nella “Sezione C – Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.

Circolare Accredia DC2020 OC122

Circolare tecnica Accredia DC N. 02/2020 del 12 marzo 2020.

Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

In sostanza si conferma l’applicabilità di quanto già previsto nei documenti IAF ID03:2011, che impone agli organismi di certificazione, in casi di circostanze gravi ed eccezionali, di rinviare gli audit, inclusi quelli di rinnovo o al più di condurli integralmente da remoto. Tali modalità non necessitano di autorizzazione da parte di Accredia ma sono immediatamente applicabili da parte degli organismi di certificazione.