Nel 2013 verranno aperti i lavori di revisione sostanziale della ISO 9001:2008 che dovrebbero concludersi entro il 205 con l’emissione della ISO 9001:2015.
Tutti posso contribuire ai cambiamenti, per cui il comitato tecnico ISO TC 176, che si occupa della redazione della ISO 9001, ha pubblicato un questionario liberamente compilabile e predisposto in 11 lingue; è sufficiente collegarsi al sito
http://www.iso.org/tc176/sc2/ISO9000UserSurvey
nel periodo ottobre 2010-gennaio 2011.
Finanziamenti regione Abruzzo
a questo link http://bura.regione.abruzzo.it/nuovo2/bollettinoaccess.aspx?id=37334&tipo=Speciali&numero=70&data=1+Dicembre+2010 è possibile scaricare la delibera 895 del dicembre 2010 della Giunta della Regione Abruzzo, per il finanziamento di progetti di consulenza tecnica e innovativa e ricerca di nuovi mercati, incluse spese di agenti!
Domande entro il 15 febbraio 2011.
Stress da lavoro correlato
Lo scorso 17 novembre, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato per il corretto adempimento della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, cosi’ come previsto dall’art. 28 del Testo Unico. Tali indicazioni metodologiche, formulate per indirizzare l’attivita’ dei datori di lavoro pubblici e privati e quella degli organi di vigilanza, indicano nelle disposizioni transitorie e finali che la data del 31 dicembre 2010 – data di decorrenza dell’obbligo previsto all’art. 28 – deve essere intesa come data di AVVIO delle attivita’ di valutazione. La programmazione temporale delle attivita’ di valutazione deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi. E’ importante rilevare che il documento approvato dalla Commissione e pubblicato il 18 novembre 2010 e inviato ai destinatari, Pubblica Amministrazione e Parti Sociali, sotto forma di lettera-circolare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizza come fonte primaria l’Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato dell’8 ottobre 2004, cosi’ come recepito in Italia dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008; risulta quindi necessario leggere le indicazioni
metodologiche della Commissione alla luce di tale Accordo.
Definizione
Le indicazioni operative della Commissione fanno riferimento all’ articolo 3 dell’Accordo Europeo sullo stress dell’8 ottobre 2004 – cosi’ come recepito in Italia dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – definendo lo stress lavoro-correlato come “una condizione che puo’ essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed e’ conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3, comma 1). Nell’ambito del lavoro questo squilibrio si puo’ verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato e’ quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro (sintesi art. 3 comma 4).
Modalita’ di effettuazione della valutazione del rischio
Indicazioni generali
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e’ parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata, come per tutti gli altri fattori di rischio, dal datore di lavoro avvalendosi del RSPP, con il coinvolgimento del medico competente, se nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSA/RLST). Quindi come per gli altri rischi, occorre prima identificare i fattori di rischio da stress lavoro correlato e di conseguenza pianificare e realizzare misure per eliminarli o, quando cio’ non sia possibile, ridurli al minimo. La valutazione deve essere compiuta per tutti i lavoratori – compresi dirigenti e preposti anche per gruppi omogenei (per esempio, per mansioni o ripartizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo. L’individuazione dei gruppi omogenei puo’ autonomamente essere effettuata dal datore di lavoro in base all’effettiva organizzazione aziendale (ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure addetti alla stessa mansione, ecc.).
Metodologia
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato si attuera’ in modo graduale, articolandosi in due fasi:
– una obbligatoria, denominata anche valutazione “preliminare o oggettiva”;
– l’altra eventuale, denominata anche valutazione “approfondita o soggettiva”, da attivare solo nel caso in cui gli eventuali correttivi, adottati in seguito alla valutazione preliminare, siano risultati inefficaci.
Valutazione preliminare o oggettiva
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi, verificabili e, quando questo e’ possibile, numericamente apprezzabili. Gli indicatori appartengono almeno a tre distinte famiglie:
1.. Fattori di contenuto del lavoro: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti, ecc.
2.. Fattori di contesto del lavoro o relazionali: ruolo nell’ambito dell’organizzazione;
autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
3.. Eventi sentinella: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. Questi eventi vanno valutati sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda). In questa prima fase possono essere utilizzate anche liste di controllo applicabili dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori indicati nei tre punti precedenti. Per la valutazione dei fattori di contenuto e di contesto (punti 1 e 2) devono essere “consultati” i lavoratori e/o gli RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni e’ possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. Le modalita’ attraverso le quali consultare i lavoratori sono rimesse al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro correlato che implichino azioni correttive, il datore di lavoro sara’ unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Se dalla valutazione oggettiva emergeranno elementi di rischio da stress lavoro-correlato che implichino azioni correttive, il datore di lavoro procedera’ alla pianificazione e all’adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio: interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc.). Qualora gli interventi correttivi risultino inefficaci, il datore di lavoro procedera’, nei tempi da lui stesso definiti nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione approfondita o soggettiva.
Valutazione approfondita o soggettiva
La valutazione approfondita riguarda la percezione soggettiva dei lavoratori da effettuarsi attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori dei tre punti precedentemente elencati. Nelle aziende di maggiori dimensioni e’ possibile che questa fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in sostituzione della valutazione approfondita, il datore di lavoro puo’ scegliere di utilizzare modalita’ di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
Disposizioni transitorie
Decorrenza
La Commissione Consultiva indica nel 31 dicembre 2010 la data di avvio dell’attivita’ di valutazione del rischio. In merito va sottolineato che il D.L. “Anticrisi” n. 78/2010, che aveva introdotto l’ultima proroga, aveva indicato nel 31 dicembre 2010 il termine per la valutazione dei rischi da stress. Nel DVR devono essere riportati la programmazione temporale delle attivita’ di valutazione e il termine entro cui saranno ultimate.
Valutazioni gia’ eseguite
Le valutazioni gia’ effettuate alla data del 17/11/2010, se coerenti con i contenuti dell’Accordo europeo del 8 ottobre 2004 – cosi’ come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008-, non andranno ripetute ma dovranno essere aggiornate sulla base delle indicazioni della Commissione, solo nelle ipotesi previste dall’art. 29 comma 3 per l’aggiornamento della valutazione dei rischi, quali ad esempio:modifiche significative del processo produttivo o delle condizioni di lavoro, evoluzioni della tecnica, indicazione del medico competente.
Regalo di Natale: Rifiuti, pubblicato il D. Lgs. 205/2010, in vigore dal 25 dicembre 2010
E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, con il quale sono state apportate importanti modifiche alla Parte Quarta del Codice dell`ambiente (D.Lgs. 152/2006).
In particolare, per le terre e rocce da scavo e` tutto invariato rispetto alla precedente normativa e quindi si applica la procedura contenuta nell`art. 186 del D.Lgs. 152/2006, per la quale il loro riutilizzo nel sito di produzione non e’ soggetto alla normativa sui rifiuti.
Grandi novita` per il settore invece riguardano il trasporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell`art. 212, comma 8 del Codice dell`ambiente.
A seguito delle modifiche introdotte, infatti, coloro i quali intendono trasportare i propri rifiuti non pericolosi, senza aderire su base volontaria al SISTRI, dovranno dotarsi di un registro di carico e scarico per ogni cantiere.
Con il decreto legislativo, inoltre, si e` provveduto a coordinare la Parte Quarta del Codice dell`ambiente con il nuovo sistema di tracciabilita` dei rifiuti SISTRI, del quale e` stato predisposto anche il regime sanzionatorio, la cui operativita` e` prevista a decorrere dal 1 gennaio 2011
STANZIAMENTI PER LE AZIENDE CHE INVESTONO IN SICUREZZA
E’ online da oggi la procedura per i nuovi incentivi alle imprese che realizzano progetti di investimento, di formazione e adottano modelli organizzativi e di responsabilità sociale, finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La somma stanziata ammonta a 60 milioni di euro, ripartiti in budget regionali.
L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura dal 50% al 75% dei costi del progetto ed è rivolto alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure all’Albo degli Artigiani.
A partire da oggi, nella sezione PUNTO CLIENTE del sito www.inail.it
le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo.
La domanda potrà essere presentata attraverso la procedura informatica a partire dal 12 gennaio 2011.
Il contributo è compreso tra un minimo di 5.000,00 euro ed un massimo di 100.000,00 euro.
Per le imprese individuali e per i progetti di formazione sono previsti limiti più bassi.
Per gli importi maggiori può essere richiesta un’anticipazione del 50%.
Condizione per la presentazione della domanda è, oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità, il raggiungimento di un punteggio soglia, determinato da diversi parametri: dimensione aziendale, rischiosità dell’attività di impresa, numero di destinatari, finalità, efficacia dell’intervento, con un bonus in caso di collaborazione con le Parti sociali.
Lo sportello telematico riceverà le domande in ordine di arrivo e chiuderà il 14 febbraio 2011.
La chiusura potrebbe essere anticipata in caso di esaurimento dei fondi disponibili nel budget regionale.
Entro i 15 giorni successivi all’invio telematico l’impresa dovrà far pervenire alla Sede INAIL competente la domanda cartacea debitamente sottoscritta, oltre alla documentazione prevista.
In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa avrà un termine massimo di un anno per realizzare e rendicontare il progetto.
Entro 60 giorni dalla rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, il contributo verrà erogato.
Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il Contact Center INAIL: 803164.
Sulla sicurezza …
Dai colloqui con i nostri clienti emerge una diffusa e latente voglia di essere in regola con le normative di sicurezza; spesso senza consulenza adeguata anche le P.M.I. piu’ volenterose faticano a mantenere la conformita’ normativa.
Si e’ pertanto formata pian piano l’ipotesi, ambiziosa ma forse non velleitaria, di proporre al mercato una sorta di DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ AZIENDALE PER LA SICUREZZA, analogamente a quanto gia’ accade per i contributi e i versamenti con il DURC.
In tal modo TUTTE le aziende sarebbero sistematicamente e attivamente controllate dagli enti preposti e cio’ favorirebbe sia lo scambio commerciale, dato che la produzione di questo documento potrebbe costituire presunzione di conformita’ e facilitare l’appalto di lavori e lo scambio di informazioni per la sicurezza, sia gli enti pubblici in fase di gare d’appalto pubbliche di lavori e forniture, sia la correttezza e la leale concorrenza.
Periodicamente tutte le aziende dovrebbero produrre la documentazione necessaria agli enti pubblici (INAIL, INPS e cosi’ via) che ne valuterebbero l’adeguatezza e l’aggiornamento e quindi rilascerebbero questo “D.U.R.S.”.
Lo Studio Paolini promuove questo approccio, anche perche’ di fatto il controllo da passivo e occasionale diventerebbe sistematico e organico, con un reale monitoraggio delle attivita’.
INFORTUNI SUL LAVORO: IN CASO DI ACCERTATA VIOLAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE, È TUTELATO ANCHE IL LAVORATORE DISTRATTO, NEGLIGENTE O IMPRUDENTE.
Il principio di cui nel titolo è stato ribadito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sentenza 10 settembre 2010, n. 19280.
Le norme dettate dal legislatore in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dirette ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, hanno lo scopo di tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza. Ne consegue che il datore di lavoro è da ritenere responsabile dell’infortunio in tutti i casi in cui ometta di adottare le idonee misure protettive, o di vigilare affinché vengano osservate, mentre l’eventuale concorso di colpa del lavoratore non ha di per sè alcun effetto esimente. Esso può comportare l’esonero totale dell’imprenditore da responsabilità solo quando si tratti di comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante in relazione alle mansioni svolte, al procedimento lavorativo “tipico” al quale è addetto ed alle direttive ricevute.
Il caso è quello di un operaio edile intento a rimuovere residui di calce presso una parete, il lavoratore, mentre attraversava una piattaforma in legno all’interno del vano ascensore, era caduto da una altezza di circa 90 cm. a causa dell’improvviso cedimento di una tavola.
Il vano ascensore, afferma la Corte, non era adeguatamente protetto secondo le prescrizioni di legge: ovvero, non ne era stato impedito l’accesso tramite adeguato sbarramento né era stato attrezzato con tavola fermapiede e parapetto. La circostanza che il lavoratore avesse errato nell’eseguire il passaggio sopra il vano o che fossero dal medesimo utilizzabili altri e più sicuri percorsi non costituisce motivazione idonea e sufficiente per escludere la responsabilità dell’impresa committente e custode del cantiere in presenza di una accertata violazione di norme di prevenzione degli infortuni appositamente predisposte dalla legge per casi del genere. Le severe leggi antinfortunistiche, precisa la pronuncia, hanno lo scopo di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori anche e soprattutto nei casi in cui il pericolo sia provocato dalla loro stessa distrazione, negligenza o imprudenza. Se infatti è vero che il lavoratore accorto, diligente, esperto e responsabile è in grado di evitare incidenti anche a prescindere dalle protezioni di legge, è parimenti innegabile, conclude la decisione, che la condizione normale dei prestatori d’opera, soprattutto se manuale, generica e faticosa, è una condizione in cui dominano l’inesperienza, la fretta, l’ignoranza, la stanchezza e l’incosapevolezza del pericolo, tutti fattori idonei a sollecitare comportamenti imprudenti.
Testo unico ambientale: cosa cambia
Entrato in vigore il 26 agosto 2010 il decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, che modifica e integra il testo unico ambientale
Le principali novità
- Disposizioni comuni e principi generali – Parte Prima
- Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) – Parte Seconda
- Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera –Parte Quinta
Parte Prima: viene inserito quale obiettivo della tutela ambientale lo sviluppo sostenibile.
Parte Seconda: l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) entra in modo organico all’interno del TUA, al fine di accentrare in un unico testo normativo tutte le disposizioni autorizzative in materia ambientale (si ricorda che l’AIA veniva disciplinata dal d.lgs 59/2005).
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni tra Valutazione di Incidenza Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e AIA, sono state introdotte norme di coordinamento e modifica alle valutazioni già disciplinate dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ante d.lgs. 128/2010.
In particolare, per le opere di competenza statale, l’AIA viene assorbita dalla VIA.
Parte Quinta: parte soggetta a modifiche di maggior impatto: chiarita la distinzione tra stabilimento e impianto, necessaria per definire quali adempimenti sono a carico dei gestori e quali dell’amministrazione.
Nuova definizione di stabilimento: “complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”;
per cui ad essere autorizzati devono essere ad oggi tutti gli stabilimenti, la cui domanda deve contenere anche la quota dei vari punti di emissione che prima non era richiesta.
PIQ 2009
La fondazione Symbola ha stimato che in Italia il PIQ, Prodotto Interno Qualita’ 2009, e’ pari a oltre il 46,3%.
Per approfondimenti si rimanda al rapporto (pag.48) non trascurando gli ottimi aforismi di Galileo a pag. 5!
Infrastrutture
Il punto 6.3 della norma ISO 9001 tratta della gestione delle infrastrutture, in particolare per quelle ritenute necessarie per conseguire la conformità ai requisiti del prodotto.
Nelle infrastrutture sono compresi gli edifici e gli spazi di lavoro, le apparecchiature di processo (sia hardware sia software) e i servizi di supporto (quali trasporti, sistemi di comunicazione o informativi).
Proprio ai servizi di supporto, in particolare ai servizi informativi non viene sempre data la giusta importanza: pc in crash o lenti nelle operazioni, virus, attacchi informatici alla rete wireless, supporti di memorizzazione che si guastano all’improvviso.
Nell’ambito del sistema qualità dovrebbe essere imprenscindibile la pianificazione e la registrazione di periodiche ed ordinarie attività di manutenzione dei servizi informativi.