Riduzione premio INAIL

Con una Nota del 20 ottobre 2011 l’INAIL ha rilasciato il nuovo modello OT/24.
Il modello è destinato alle imprese che intendono presentare istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per interventi di prevenzione, dopo il primo biennio di attività. La tipologia degli interventi che consentono l’accesso all’agevolazione tariffaria è stata rivisitata insieme ai criteri in base ai quali si procede a concedere l’oscillazione.

La documentazione e le istruzioni sono sul sito dell’INAIL.

Possono beneficiarne le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
Inoltre è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare nel modello di organizzazione e gestione ex art. 30 del d. Lgs. 81/08

Un secondo interessante argomento trattato dalla circolare ministeriale 11.07.2011 n. 15916 riguarda il sistema disciplinare (comma 3 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008) e sanzionatorio e all’uopo vengono fornite indicazioni per l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e gestione attuato  dall’azienda in applicazione dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008.

L’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione e gestione, l’adozione di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”.

E’ quindi necessario che l’Azienda sia dotata di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all’articolo 300 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, di seguito D. Lgs. n. 231/2001) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello. Il tipo e l’entita’ dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e dovranno essere documentati. Il sistema disciplinare dovra’ essere definito e formalizzato dalla direzione e diffuso a tutti i soggetti interessati quali ad esempio:

  • Datore di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008);
  • Dirigenti (articolo 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale;
  • Preposti (articolo 2, comma 1, lett. e, D.Lgs.  n. 81/2008);
  • Lavoratori (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008);
  • Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001);
  • Auditor/Gruppo di audit.

L’azienda dovra’, inoltre, definire idonee modalita’ per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l’azienda stessa. Perche’ tali modalita’ siano applicabili l’azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.

Valutazione della conformita’ dei sistemi di controllo del modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D. Lgs. n. 81/08

Secondo la circolare ministeriale 11.07.2011 n. 15916 e’ necessario accertare, in un processo di autovalutazione, la conformita’ del proprio modello ai requisiti di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, per le parti corrispondenti; sono indicati alcuni chiarimenti rispetto ai contenuti delle Linee Guida UNI-INAIL e delle BS OHSAS 18001:2007;

L’articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 recita: “…Il modello organizzativo deve altresi’ prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita’ delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attivita’ in relazione al progresso scientifico e tecnologico”. Qualora un’azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l’effettivita’ e la conformita’ del sistema di gestione stesso: Monitoraggio/Audit Interno e Riesame Della Direzione.  Si evidenzia pero’ come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell’Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticita’ riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Con il termine “documentato” si intende che la partecipazione dell’Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali.

Si evidenzia infine come, l’audit interno deve verificare anche l’effettiva applicazione del sistema disciplinare.

Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D. Lgs. n. 81/08

La circolare 11 luglio 2011 Prot. 15/VI/0015816 del Ministero del Lavoro contiene l’approvazione, da parte della Commissione consultiva, di un modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 e delle indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008) per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007.

Il documento ha l’obiettivo di fornire indicazioni alle Aziende che si sono dotate o che,  in attesa della definizione di procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, intendono dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza conforme alle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007, affinche’ possano:
a)  accertare, in un processo di autovalutazione, la conformità del proprio Modello ai requisiti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito D.Lgs. n. 81/2008, per le parti corrispondenti;
b) apportare eventuali integrazioni organizzative e/o gestionali e/o documentali, necessarie allo scopo di rendere il proprio modello di organizzazione e di gestione conforme ai requisiti di cui all’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al sistema di controllo (comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008)  ed al sistema disciplinare (comma 3 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008).

L’unica parte non corrispondente tra le Linee Guida UNI – INAIL, le BS OHSAS 18001:2007 e quanto richiesto all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, è l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per “non corrispondente” si intende che il sistema disciplinare non è indicato come requisito del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro descritto dalle Linee Guida UNI INAIL e dalle BS OHSAS 18001:2007, mentre e’ espressamente richiesto come requisito essenziale dall’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008.

normative ambientali

Il periodo di turbolenza finanziaria ha causato vari impatti anche sulle normative ambientali:

Da un lato e’ stato pubblicato l’atteso D. Lgs. 121/2011 che introduce anche vari reati di natura ambientale tra quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilita’ oggettiva degli enti nel caso in cui questi reati siano commessi da propri dipendenti e/o subordinati e procurino un reale beneficio all’ente stesso. In questo caso, per analogia con i reati legati al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, varie autorevoli fonti concordano che un modello organizzativo di prevenzione e sorveglianza valido per la tenuta sotto controllo di questo tipo di reati possa essere

D”altro canto la paludosa e intricata normativa del SISTRI e’ stata, senza logica chiara a razionale, abolita del tutto, facendo parte, secondo il Governo, delle “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” di cui al D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Interessante l’aspetto finanziario di questo provvedimento intollerabile, in quanto causera’ un enorme costo per lo Stato tenuto a risarcire le grandi spese sostenute da tantissime aziende: implementazione hardware e software, corsi di formazione, giornate perse nelle CCIAA, consulenze, ore di telefonate con consulenti, black box per camion e cosi’ via. Nostro malgrado avevamo suggerito ai nostri clienti di attendere le ultimissime proroghe in merito, data la lacunosità delle leggi e le numerose ambiguita’ presenti e, come spesso capita, alla fine rimangono premiati coloro che attendono l’ultimissimo minuto per regolarizzare la propria posizione.

Responsabilità delle imprese per reati ambientali, D. Lgs. 231/2001

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che recepisce le direttive 2008/99 sulla tutela penale dell’ambiente, nonche’ la direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi.

Il provvedimento recepisce norme europee volte ad incriminare comportamenti pericolosi per l’ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non sancite come reati ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali.

Viene estesa, inoltre, la responsabilità amministrativa delle imprese, prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, agli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell’ambiente introducendo due nuove fattispecie di reato nel codice penale:

  • una per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e
  • l’altra per chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto.

Il provvedimento conferma il sistema sanzionatorio articolato in misure pecuniarie per quote modulari lasciando al giudice la possibilità di valutare la reale gravità della condotta.