Il preposto, secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/2008, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Questa definizione include i sovrintendenti che hanno ricevuto l’investitura formale da parte dell’azienda.
Il prevalente orientamento giurisprudenziale comprende nella definizione anche il cosiddetto preposto di fatto, cioè colui che, pur senza occupare nella gerarchia aziendale un ruolo, sia formalmente riconosciuto sia non ancora riconosciuto ma stabile e duraturo) solo in maniera contingente e/o per un’operazione specifica sovraintende, o per disposizione aziendale o anche per propria iniziativa, altri operai. Quindi il preposto è quel soggetto, fiduciario del datore di lavoro, incaricato di verificare la corretta esecuzione delle direttive impartite dalla direzione aziendale.
Anche quando il preposto lo è di fatto, ricorrono gli stessi obblighi da parte del datore di lavoro in merito alla nomina e alla formazione.
SICUREZZA SUL LAVORO
Lavoro, sanzioni 231/2001 con limiti!
La Cassazione interviene sulle «punizioni» per le violazioni alle regole di sicurezza
La Corte di cassazione che, con la sentenza n. 40070 della quarta sezione penale depositata ieri, è intervenuta (forse per la prima volta) sull’estensione della responsabilità amministrativa degli enti al settore della protezione
del lavoro. Una società si era vista infliggere, all’esito di un procedimento penale conclusosi con un patteggiamento, una pena pecuniaria di 25mila 800 euro sulla base di quanto previsto dall’articolo 25 septies del decreto n. 231 del 2001. Il reato contestato era quello di lesioni personali colpose gravi aggravate per l’inadeguatezza di una macchina utensile che aveva causato a una lavoratrice l’amputazione di una falange.
La sanzione era parametrata a un numero di quote pari a 300 (la quota rappresenta il parametro con il quale misurare le pena pecuniarie a carico delle imprese che si “macchiano” di violazioni al decreto 231 e una quota può avere un importo massimo di 1.549 euro). Una cifra apparsa sproporzionata e soprattutto non in linea con quanto affermato dalla legge. Le motivazioni sono state accolte dalla Cassazione che puntualizza come la pena massima che poteva colpire la società per il reato di lesioni, articolo 590, commi 2 e 3 del Codice penale, era invece di 250 quote. Un
importo superato dai giudici di merito e che ora ha condotto la Cassazione ha rideterminare la pena da infliggere in
250 quote pari a 21mila 500 euro.
Contributi all’imprenditoria femminile
Contributi all’imprenditoria femminile
Per i dettagli si rimanda al sito del ministero
ICT Security day 2012
Decreto 28 maggio 2012 – finanziamenti EMAS e ISO 14001
Il decreto del ministero dell’Ambiente assegna contributi a titolo di rimborso spese per le attività di consulenza relative ai sistemi di tutela dell’ecosistema.
Il documento fissa nel dettaglio le tipologie di costo recuperabili:
– consulenza qualificata finalizzata alla definizione e progettazione del sistema di gestione ambientale;
– pagamento dell’ente di verifica e certificazione;
– realizzazione delle indagini finalizzate all’analisi ambientale iniziale come nel caso delle emissioni o degli scarichi;
– formazione specifica per gli addetti dell’azienda e per il responsabile del sistema;
– realizzazione di un piano di comunicazione relativo ai risultati conseguiti e alle azioni intraprese in materia di tutela del territorio in cui viene esercitata l’attività aziendale.
I contributi concessi, a seconda dell’intervento da coprire, variano tra il 40 e l’80 per cento delle spese ammissibili, con una forbice compresa tra 7.500,00 e 15.000,00 euro, nel caso delle micro e piccole imprese.
Per ulteriori dettagli si rimanda al sito http://www.minambiente.it.
Valutazione del rischio elettromagnetico
La Direttiva 2012/11/UE ha disposto lo slittamento degli interventi in merito alla Valutazione del rischio per l’esposizione a Campi Elettromagnetici al 31 Ottobre 2013.
In base alla nuova disciplina le aziende che, avendo effettuato la valutazione del rischio per i campi elettromagnetici, avessero riscontrato la necessità di interventi migliorativi per rientrare nei valori d’azione indicati dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. devono effettuarli entro il 31 ottobre 2013 e non più entro il 30/04/2012.
Il rinvio sancito dall’Ue provoca immediato effetto sul piano nazionale in virtù della norma recata dall’articolo 306 dello stesso D. Lgs. 81/2008 (cd. “Tu sulla sicurezza dei lavoratori) che aggancia l’entrata in vigore delle proprie disposizioni sulla tutela dei lavoratori dai campi elettromagnetici alla data stabilita dalla citata direttiva 2004/40/CE.
Tutte le aziende devono comunque effettuare la valutazione dei rischi per determinare l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, secondo quanto disposto dall’art. 206 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ma gli eventuali interventi di miglioramento da effettuarsi devono essere conclusi entro il 31 ottobre 2013 e non più entro il 30/04/2012. La periodicità con cui deve essere eseguita la formale valutazione è rimasta fissata alla cadenza almeno quadriennale, nei casi in cui nel frattempo non vi siano state sostanziali mutamenti nel sito e/o nelle modalità lavorative.
DVR nelle piccole imprese
Lo scorso 16 maggio, la commissione consultiva permanente ha approvato il testo delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle piccole imprese (fino a 10 addetti), che dovrà essere approvato in Conferenza Stato-Regioni e, in seguito, dovrà essere recepito con decreto interministeriale.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento, le stesse piccole aziende possono, come in passato, autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, che andrà documentata necessariamente entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Visite mediche periodiche
La Corte di Cassazione ha condannato un datore di lavoro per non aver sottoposto a visita medica periodica due operai in possesso di Partita Iva e a capo di ditta individuale, ma che di fatto lavoravano esclusivamente per l’imputato.
Il Tribunale di Firenze, constatando l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, aveva già condannato il datore di lavoro per omissione della necessaria sorveglianza sanitaria. I due lavoratori, sebbene a capo di ditta individuale, effettivamente lavoravano alle dipendenze organizzative e direttive del direttore dei lavori, ricevendo ordini in merito alle modalità di esecuzione dei lavori e utilizzando attrezzature, mezzi di trasporto e materiali del datore stesso e rispettando, inoltre, un preciso orario di lavoro.
Con Sentenza n. 6998 del 22 febbraio 2012, la Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di violazione dell’ex art. 4 del D. Lgs. 626/1994 (corrispondente all’art. 18 del D. Lgs. 81/2008) che prevede l’obbligo del
datore di lavoro di sottoporre i lavoratori a opportune visite mediche periodiche.
Pertanto, qualora si configuri un rapporto di lavoro subordinato, è sempre necessario prevedere le visite periodiche e la sorveglianza sanitaria.
Sicurezza … cibernetica
interessante intervista a De Gennaro
Cadenza controlli dei tachigrafi digitali
Con nota del 16.02.2012 prot. 4333/DIV7 file avviso n. 6/2012 il Direttore Generale della Motorizzazione presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha chiarito che la cadenza biennale dei controlli periodici sui tachigrafi digitali si applica anche alle dichiarazioni già rilasciate, ovvero il decreto è di fatto retroattivo e quindi il lavoro dei centri tecnici quest’anno sara’ drasticamente ridotto.
Maggiori approfondimenti qui.