Bando Inail

Nuovi finanaziamento dall’Inail per la sicurezza.

Fino al 3 dicembre le imprese che operano nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei possono compilare la domanda di partecipazione sul portale Inail. I fondi sono destinati a sostenere la realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Il bando denominato FIPIT e’ rivolto a piccole e medie imprese, anche ditte individuali.

Maggiori dettagli sul portale dell’Inail

Certificazione istituti di vigilanza

Entrato in vigore il D. M. 4 giugno 2014 n. 115 che rende obbligatioria la certificazione per gli istituti di vigilanza privati, relativamente a impianti, servizi e professionisti.

Gli istituti di vigilanza pertanto, entro 12 mesi, dovranno sottoporsi ad audit da parte di un organismo di certificazione accreditato e produrre alla Prefettura competente la documentazione che certifichi la conformità dei servizi alle norme UNI/ISO di riferimento, relative alla qualità dei servizi di vigilanza, telesorveglianza, custodia e scorta valori e alla competenza dei professionisti di security.

La certificazione avrà durata triennale e prevede una verifica iniziale, una prima sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima della scadenza.

ISO 45001

Il comitato ISO/PC 283 ha rilasciato il primo draft della nuova norma internazionale sulla Sicurezza e Salute sul lavoro che diventerà lo standard ufficiale internazionale per i Sistemi di Gestione Sicurezza e Salute basato su OHSAS 18001, armonizzabile con ISO 9001 e ISO 14001 e organizzato sui 10 capitoli della High Level Structure delle norme di gestione.

Il draft pubblicato in luglio è consultabile sul sito web ISO

La pubblicazione definitiva dello standard è prevista ad ottobre 2016.

 

 

Reg. 305-2011 e Dichiarazione di Prestazione – DoP

Il CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione) UE N. 305/2011, sostituisce la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD) e fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Il CPR fornisce ulteriori chiarimenti di concetti e applicazione della marcatura CE e introduce procedure semplificate.

La dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto chiave del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR); la DoP da’ al fabbricante l’obbligo e/o la possibilità di fornire al mercato le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del suo prodotto.
Il fabbricante redige una DoP quando un prodotto è coperto da una norma armonizzata (EN) o una valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) e puo’ essere immettere il prodotto sul mercato. Con la DoP, il fabbricante si assume la responsabilita’ della conformita’ del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione
In mancanza di disposizioni dell’Unione Europea o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante puo’ evitare di redigere una dichiarazione di prestazione se:
a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che e’ responsabile della sicurezza dell’incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilita’ dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;
b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilita’ dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure
c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l’appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

Chiarimenti EN 1090 e centri di trasformazione acciaio

Il 1 Luglio 2014 finisce il periodo di coesistenza per la norma armonizzata EN 1090-1.

Infati e’ stata pubblicata sul sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici una nota di chiarimento che introduce la EN 1090-1 , per la marcatura CE delle strutture in acciaio, che sara’ l’unica modalità di qualificazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione di detta norma armonizzata, ai fini dell’impiego dei prodotti stessi nelle opere.

“Da tale data, per tali prodotti in carpenteria metallica coperti dalla EN 1090-1, il Servizio Tecnico centrale non rilascera’ piu’ l’attestazione di avvenuta dichiarazione dell’attivita’ di centro di trasformazione di carpenteria metallica ……….. fermo reastndo l’obbligo del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, di:

  • verificare la conformita’ di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (Dichiarazione di Prestazione), con i requisiti richiesti dal DM 14.01.2008 edc (eventualmente, se superiori) dello specifico progetto;
  • controllare che la documentazione di qualificazione o la marcatura CE facciano riferimento agli effettivi componenti pervenuti in cantiere, assicurandosi quindi, nei limiti delle proprie competenze, dell’effettiva rintracciabilità dei prodotti;
  • effettuare le previste prove di accettazione….”

Contributi regionali per le certificazioni di atività turistiche

Contributi regionali per le certificazioni di atività turistiche

La  Regione Abruzzo ha pubblicato il bando visualizzabile a questo link per il quale si erogano incentivi alle imprese e agli enti no profit per la realizzazione di programmi di investimento volti al miglioramento qualitativo dell’ offerta turistico-ricettiva del territorio, tra i quali “certificazioni di qualità ambientale e/o dell’ accoglienza, secondo standards e metodologie riconosciute quali ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ECOLABEL europeo, ECOWORLDHOTEL”.

Gli interessati possono contattarci per ulteriori dettagli utilizzando il form presente a questo indirizzo.

ISO 9001:2015

Verso la ISO 9001:2015, dal primo DIS emergono le seguenti novità:

  • l’adozione dell’ “High Level Structure” (nuova struttura comune a tutte le norme dei Sistemi di Gestione – si veda il nostro articolo precedente)
  • il “contesto” dell’organizzazione
  • le aspettative delle “pertinenti parti interessate”, e la loro ricaduta sulla qualità
  • risk based approach
  • l’approccio “prestazionale” dello standard (meno requisiti formali, maggiore concentrazione sugli effetti)
  • una maggiore flessibilità, per agevolare l’implementazione del SGQ nelle piccole e piccolissime organizzazioni e nel settore dei servizi
  • scomparsa dell’obbligo di avere un manuale qualità e delle procedure documentate, anche per le attività di sistema

Struttura comune per tutte le norme ISO relative ai sistemi di gestione

Una recente direttiva operativa dell’ISO, ISO/IEC Directives, Part 1, prevede l’obbligo per tutte le norme ISO relative ai sistemi di gestione di allinearsi alla nuova struttura comune obbligatoria ISO, chiamata Struttura generale di alto livello, HLS.

Le finalità di questa direttiva sono principalmente legate alla garanzia di sostanziale compatibilità tra i diversi SG, all’uuniformità di linguaggio  e al maggior risalto degli elementi essenziali dei SG; la struttura può avere aggiunte ma non cancellazioni di parti.

I capitoli di questa struttura sono:

4 Contesto dell’Organizzazione

5 Leadership

6 Pianificazione

7 Supporto

8 Attività operative

9 Valutazione delle prestazioni

10 Miglioramento

Risultano già pubblicate varie norme di sistemi di gestione in conformità a tale direttiva ad esempio la ISO/IEC 27001:2013 e anche le draft della ISO 9001:2015 e della ISO 14001:2015 la seguono.

Finanziamenti INAIL

L’Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Tra i progetti finanziabili:

  • Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (SGSL) certificato secondo la norma BS OHSAS 18001
  • Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’ art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
  • Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000

I fondi a disposizione: sono resi disponibili 307,359 milioni di euro con il Bando Isi 2013. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.

Le scadenze: dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 si può inserire online il proprio progetto. Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, è possibile partecipare alla fase successiva di invio telematico della domanda. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo. Sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle PMI e da Ismea).

L’adozione di un SGSL certificato secondo la norma BS OHSAS 18001 assegna da 90 a 80 dei 120 punti che rappresentano la soglia minima di ammissibilità al bando.

In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto.

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data dell’ 8 aprile 2014.

Per conoscere i dettagli sulle modalità di partecipazione al bando e gli avvisi pubblici di tutte le regioni CLICCA QUI

Etichetta nutrizionale e Reg. 1169/2011

L’etichettatura nutrizionale e’ armonizzata in tutta l’Unione europea. Essa e’ facoltativa, tuttavia diviene obbligatoria quando un’indicazione nutrizionale figura sull’etichetta o in una pubblicità.

A decorrere dal dicembre 2014, la vigente direttiva sara’ sostituita dal Reg. (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; il regolamento fonde la vigente direttiva e la direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicita’.

I nuovi requisiti destinati a migliorare i livelli di informazione e di tutela dei consumatori europei prevedono l’obbligo di includere una dichiarazione nutrizionale nell’etichettatura dei prodotti alimentari, che deve indicare:

  • il valore energetico;
  • la quantita’ di determinati nutrienti che rientrano nella composizione, i lipidi, i grassi saturi, zucchero e sale.

A cura di L. Sichetti