Rinvio del certificati FGAS al 15 giugno

All’art. 103 del D.L. 17.03.2020 n. 20 si dispone la proroga al 15 giugno della validità dei certificati FGAS, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi), rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra”.

Pertanto, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili nella “Sezione C – Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.

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