Reg. 305-2011 e Dichiarazione di Prestazione – DoP

Il CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione) UE N. 305/2011, sostituisce la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD) e fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Il CPR fornisce ulteriori chiarimenti di concetti e applicazione della marcatura CE e introduce procedure semplificate.

La dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto chiave del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR); la DoP da’ al fabbricante l’obbligo e/o la possibilità di fornire al mercato le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del suo prodotto.
Il fabbricante redige una DoP quando un prodotto è coperto da una norma armonizzata (EN) o una valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) e puo’ essere immettere il prodotto sul mercato. Con la DoP, il fabbricante si assume la responsabilita’ della conformita’ del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione
In mancanza di disposizioni dell’Unione Europea o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante puo’ evitare di redigere una dichiarazione di prestazione se:
a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che e’ responsabile della sicurezza dell’incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilita’ dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;
b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilita’ dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure
c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l’appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

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