NOTA: di seguito si riportano le bozze dei testi del decreto che non sono ancora ufficiali; lo saranno una volta pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per quel che riguarda il tema della sicurezza sul lavoro e nei cantieri, sono diversi gli aspetti del D.Lgs. 81/08 che verranno modificati, se il decreto verra’ approvato secondo l’attuale forma:
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI (DUVRI)
Nelle procedure di appalto, il Datore di Lavoro – Committente promuove la cooperazione e il coordinamento tra le imprese esecutrici elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
In alternativa al DUVRI, ma solo ed esclusivamente nelle attivita’ a basso rischio infortunistico, il Datore di Lavoro – Committente potra’ individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionale, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovraintendere (gestire) direttamente alle operazioni di cooperazione e coordinamento tra le imprese esecutrici dell’appalto.
Con successivo decreto del Ministero del Lavoro dovranno essere individuati i settori di attivita’ a basso rischio infortunistico, sulla base dei criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL.
DURC
La stazione appaltante dovra’ richiedere il DURC d’ufficio (non sara’ più compito delle imprese produrlo nei confronti della P.A.) e potra’ riceverlo da INPS, INAIL e Casse Edili esclusivamente in via elettronica e con firma digitale; la richiesta d’ufficio vale anche per gli eventuali subappaltatori.
La richiesta d’ufficio vale sia per l’accertamento delle clausole di esclusione sia ai fini del pagamento delle prestazioni (in genere, nei contratti di lavori pubblici, sevizi e forniture, il DURC e’ acquisito d’ufficio per tutte le fasi in cui si articola il contratto); se il DURC e’ irregolare il debito contributivo risultante viene trattenuto dal pagamento; il DURC varra’ 180 giorni (6 mesi) dalla data di emissione e verra’ rinnovato d’ufficio dopo la scadenza. Al momento del saldo le Amministrazioni dovranno, prima del pagamento, acquisire un nuovo DURC; in presenza di inadempienze che possano compromettere il rilascio del DURC, prima del rifiuto definitivo, gli enti creditori dovranno invitare l’interessato via mail, ovvero tramite consulente del lavoro, a regolarizzare la posizione, concedendogli ulteriori 15 giorni.
RESPONSABILITA’ SOLIDALE
Prevista l’abrogazione della responsabilita’ solidale negli appalti tra committente e appaltatore e tra quest’ultimo e il subappaltatore sulle ritenute relative ai redditi da lavoro dipendente e l’IVA.