Il nuovo testo unico delle costruzioni, D.M. 14 gennaio 2008, entrato in vigore lo scorso luglio, propone diverse novità.
Tra gli argomenti di maggiore interesse vi è il capitolo 11 relativo ai materiali, in particolare il capitolo 11.3 relativo all’acciaio impiegato per le armature degli edifici.
Si conferma il concetto di marcatura CE dei materiali e anche dell’acciaio, inclusi i presaldati, presagomati e preassemblati. Ove non sussista l’obbligo della marcatura CE, la documentazione di accompagnamento della fornitura va corredata della copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dall’attestazione delle prove di controllo interno eseguite dal centro di trasformazione.
Al capitolo 11.3.3.5.4 si precisa che i controlli sono demandati al Direttore dei Lavori che deve anche assicurare la rintracciabilità dei campioni prelevati per le prove di laboratorio al lotto di provenienza.
Fondamentale è anche il controllo in accettazione in cantiere, cap. 11.3.2.10.4, che prescrive l’obbligo di determinazione di valori di resistenza e allungamento, tramite prove di laboratorio, da eseguirsi entro 30 giorni dalla di consegna del materiale e comunque prima della posa in opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro.