Il D.M. 16.02.1982 e il D. Lgs 81/2008 stabiliscono le modalita’ e gli obblighi formativi per gli addetti alla prevenzione incendi.
Secondo la circolare del 23.02.2011 diramata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione centrale per la formazione propone con un atto di indirizzo interno l’obbligo di aggiornare i corsi per addetti antincendio.
Tuttavia, secondo un’interpretazione giuridicamente diffusa, la circolare ministeriale e’ inefficace o, quantomeno, improduttiva di effetti. Infatti, secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai ampiamente consolidato, la circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione e, non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto le circolari non possono contenere ne’ disposizioni derogative di norme di legge (ed il legislatore, nel Testo unico D. Lgs.81/2008, fa espresso rinvio a decreti ministeriali), ne’ essere considerate alla stregua di norme regolamentari (come la definizione dei contenuti e il numero di ore nel caso di specie) vere e proprie.
Quindi il datore di lavoro non potrebbe essere sanzionato per non aver provveduto a svolgere i corsi di aggiornamento.