INFORTUNI SUL LAVORO: IN CASO DI ACCERTATA VIOLAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE, È TUTELATO ANCHE IL LAVORATORE DISTRATTO, NEGLIGENTE O IMPRUDENTE.

Il principio di cui nel titolo è stato ribadito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sentenza 10 settembre 2010, n. 19280.

Le norme dettate dal legislatore in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dirette ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, hanno lo scopo di tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza. Ne consegue che il datore di lavoro è da ritenere responsabile dell’infortunio in tutti i casi in cui ometta di adottare le idonee misure protettive, o di vigilare affinché vengano osservate, mentre l’eventuale concorso di colpa del lavoratore non ha di per sè alcun effetto esimente. Esso può comportare l’esonero totale dell’imprenditore da responsabilità solo quando si tratti di comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante in relazione alle mansioni svolte, al procedimento lavorativo “tipico” al quale è addetto ed alle direttive ricevute.

Il caso è quello di un operaio edile intento a rimuovere residui di calce presso una parete, il lavoratore, mentre attraversava una piattaforma in legno all’interno del vano ascensore, era caduto da una altezza di circa 90 cm. a causa dell’improvviso cedimento di una tavola.

Il vano ascensore, afferma la Corte, non era adeguatamente protetto secondo le prescrizioni di legge: ovvero, non ne era stato impedito l’accesso tramite adeguato sbarramento né era stato attrezzato con tavola fermapiede e parapetto. La circostanza che il lavoratore avesse errato nell’eseguire il passaggio sopra il vano o che fossero dal medesimo utilizzabili altri e più sicuri percorsi non costituisce motivazione idonea e sufficiente per escludere la responsabilità dell’impresa committente e custode del cantiere in presenza di una accertata violazione di norme di prevenzione degli infortuni appositamente predisposte dalla legge per casi del genere. Le severe leggi antinfortunistiche, precisa la pronuncia, hanno lo scopo di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori anche e soprattutto nei casi in cui il pericolo sia provocato dalla loro stessa distrazione, negligenza o imprudenza. Se infatti è vero che il lavoratore accorto, diligente, esperto e responsabile è in grado di evitare incidenti anche a prescindere dalle protezioni di legge, è parimenti innegabile, conclude la decisione, che la condizione normale dei prestatori d’opera, soprattutto se manuale, generica e faticosa, è una condizione in cui dominano l’inesperienza, la fretta, l’ignoranza, la stanchezza e l’incosapevolezza del pericolo, tutti fattori idonei a sollecitare comportamenti imprudenti.

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