Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015 Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, recante le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, che entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione in GU, ovvero novanta giorni il 20 novembre 2015
Il decreto ha l’obiettivo di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo riguardante la prevenzione incendi.
Le nuove norme potranno essere applicate alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività indicate dall’all. I del DPR 1 agosto 2011, n. 151 (Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), e nel dettaglio potranno essere applicate per le attività che in tale allegato sono indicate con i numeri: “9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76”. (Art.2 comma 1 del decreto 3 agosto 2015). Tuttavia, per tali attività, comunque già in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del DPR 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.
Per approfondimenti: GU decreto 3 agosto 2015 norme tecniche prevenzione