Il preposto, secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/2008, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Questa definizione include i sovrintendenti che hanno ricevuto l’investitura formale da parte dell’azienda.
Il prevalente orientamento giurisprudenziale comprende nella definizione anche il cosiddetto preposto di fatto, cioè colui che, pur senza occupare nella gerarchia aziendale un ruolo, sia formalmente riconosciuto sia non ancora riconosciuto ma stabile e duraturo) solo in maniera contingente e/o per un’operazione specifica sovraintende, o per disposizione aziendale o anche per propria iniziativa, altri operai. Quindi il preposto è quel soggetto, fiduciario del datore di lavoro, incaricato di verificare la corretta esecuzione delle direttive impartite dalla direzione aziendale.
Anche quando il preposto lo è di fatto, ricorrono gli stessi obblighi da parte del datore di lavoro in merito alla nomina e alla formazione.