La Corte di Cassazione ha condannato un datore di lavoro per non aver sottoposto a visita medica periodica due operai in possesso di Partita Iva e a capo di ditta individuale, ma che di fatto lavoravano esclusivamente per l’imputato.
Il Tribunale di Firenze, constatando l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, aveva già condannato il datore di lavoro per omissione della necessaria sorveglianza sanitaria. I due lavoratori, sebbene a capo di ditta individuale, effettivamente lavoravano alle dipendenze organizzative e direttive del direttore dei lavori, ricevendo ordini in merito alle modalità di esecuzione dei lavori e utilizzando attrezzature, mezzi di trasporto e materiali del datore stesso e rispettando, inoltre, un preciso orario di lavoro.
Con Sentenza n. 6998 del 22 febbraio 2012, la Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di violazione dell’ex art. 4 del D. Lgs. 626/1994 (corrispondente all’art. 18 del D. Lgs. 81/2008) che prevede l’obbligo del
datore di lavoro di sottoporre i lavoratori a opportune visite mediche periodiche.
Pertanto, qualora si configuri un rapporto di lavoro subordinato, è sempre necessario prevedere le visite periodiche e la sorveglianza sanitaria.