La vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e’ applicabile, come definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08, ogniqualvolta vi sia un datore di lavoro e almeno un lavoratore.
La tipologia contrattuale che lega datore di lavoro e lavoratore non e’ rilevante, ne’ lo e’ la presenza o meno di una retribuzione o la tipologia della stessa.
Cio’ che rileva e’ che il lavoratore svolga una prestazione lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro.
Al lavoratore sono equiparati anche i soci di cooperative o societa’, anche di fatto, che prestano la propria attivita’ per conto delle societa’.