Stress da lavoro correlato

Lo  scorso 17 novembre, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato per il corretto adempimento della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, cosi’ come previsto dall’art. 28 del Testo Unico. Tali indicazioni metodologiche, formulate per indirizzare l’attivita’ dei datori di lavoro pubblici e privati e quella degli organi di vigilanza, indicano nelle disposizioni transitorie e finali che la data del 31 dicembre 2010 – data di decorrenza dell’obbligo previsto all’art. 28 – deve essere intesa come data di AVVIO delle attivita’ di valutazione. La programmazione temporale delle attivita’ di valutazione deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi. E’ importante rilevare che il documento approvato dalla Commissione e pubblicato il 18 novembre 2010 e inviato ai destinatari, Pubblica Amministrazione e Parti Sociali, sotto forma di lettera-circolare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizza come fonte primaria l’Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato dell’8 ottobre 2004, cosi’ come recepito in Italia dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008; risulta quindi necessario leggere le indicazioni
metodologiche della Commissione alla luce di tale Accordo.

Definizione
Le indicazioni operative della Commissione fanno riferimento all’ articolo 3 dell’Accordo Europeo sullo stress dell’8 ottobre 2004 – cosi’ come recepito in Italia dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – definendo lo stress lavoro-correlato come “una condizione che puo’ essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed e’ conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3, comma 1). Nell’ambito del lavoro questo squilibrio si puo’ verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato e’ quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro (sintesi art. 3 comma 4).

Modalita’ di effettuazione della valutazione del rischio
Indicazioni generali
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e’ parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata, come per tutti gli altri fattori di rischio, dal datore di lavoro avvalendosi del RSPP, con il coinvolgimento del medico competente, se nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSA/RLST). Quindi come per gli altri rischi, occorre prima identificare i fattori di rischio da stress lavoro correlato e di conseguenza pianificare e realizzare misure per eliminarli o, quando cio’ non sia possibile, ridurli al minimo. La valutazione deve essere compiuta per tutti i lavoratori – compresi dirigenti e preposti anche per gruppi omogenei (per esempio, per mansioni o ripartizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo. L’individuazione dei gruppi omogenei puo’ autonomamente essere effettuata dal datore di lavoro in base all’effettiva organizzazione aziendale (ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure addetti alla stessa mansione, ecc.).

Metodologia
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato si attuera’ in modo graduale, articolandosi in due fasi:
– una obbligatoria, denominata anche valutazione “preliminare o oggettiva”;
– l’altra eventuale, denominata anche valutazione “approfondita o soggettiva”, da attivare solo nel caso in cui gli eventuali correttivi, adottati in seguito alla valutazione preliminare, siano risultati inefficaci.

Valutazione preliminare o oggettiva
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi, verificabili e, quando questo e’ possibile, numericamente apprezzabili. Gli indicatori appartengono almeno a tre distinte famiglie:
1.. Fattori di contenuto del lavoro: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti, ecc.
2.. Fattori di contesto del lavoro o relazionali: ruolo nell’ambito dell’organizzazione;
autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
3.. Eventi sentinella: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. Questi eventi vanno valutati sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda). In questa prima fase possono essere utilizzate anche liste di controllo applicabili dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori indicati nei tre punti precedenti. Per la valutazione dei fattori di contenuto e di contesto (punti 1 e 2) devono essere “consultati” i lavoratori e/o gli RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni e’ possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. Le modalita’ attraverso le quali consultare i lavoratori sono rimesse al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro correlato che implichino azioni correttive, il datore di lavoro sara’ unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Se dalla valutazione oggettiva emergeranno elementi di rischio da stress lavoro-correlato che implichino azioni correttive, il datore di lavoro procedera’ alla pianificazione e all’adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio: interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc.). Qualora gli interventi correttivi risultino inefficaci, il datore di lavoro procedera’, nei tempi da lui stesso definiti nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione approfondita o soggettiva.

Valutazione approfondita o soggettiva
La valutazione approfondita riguarda la percezione soggettiva dei lavoratori da effettuarsi attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori dei tre punti precedentemente elencati. Nelle aziende di maggiori dimensioni e’ possibile che questa fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in sostituzione della valutazione approfondita, il datore di lavoro puo’ scegliere di utilizzare modalita’ di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

Disposizioni transitorie
Decorrenza
La Commissione Consultiva indica nel 31 dicembre 2010 la data di avvio dell’attivita’ di valutazione del rischio. In merito va sottolineato che il D.L. “Anticrisi” n. 78/2010, che aveva introdotto l’ultima proroga, aveva indicato nel 31 dicembre 2010 il termine per la valutazione dei rischi da stress. Nel DVR devono essere riportati la programmazione temporale delle attivita’ di valutazione e il termine entro cui saranno ultimate.

Valutazioni gia’ eseguite
Le valutazioni gia’ effettuate alla data del 17/11/2010, se coerenti con i contenuti dell’Accordo europeo del 8 ottobre 2004 – cosi’ come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008-, non andranno ripetute ma dovranno essere aggiornate sulla base delle indicazioni della Commissione, solo nelle ipotesi previste dall’art. 29 comma 3 per l’aggiornamento della valutazione dei rischi, quali ad esempio:modifiche significative del processo produttivo o delle condizioni di lavoro, evoluzioni della tecnica, indicazione del medico competente.

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